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Sentenza — n. 29440/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29440/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29440/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza va annullata senza rinvio per morte dell'imputato. 1.1. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384), tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza di una più favorevole causa di proscioglimento (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245).

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 29440/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384), tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza di una più favorevole causa di proscioglimento (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245).

Parole chiave

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porto abusivo di armi alleggerimento della pena legatario vecchiaia e morte pena di morte disposizione a causa di morte

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
152 del 1975, che richiama il primo capoverso dell'art. 240 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALEO CALOGERO nato a BARRAFRANCA il 12/07/1948 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; -"\ RITENUTO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Enna nei confronti di Aleo Calogero in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 3, in relazione agli artt. 2 e 11 L. 110/1975;

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità quanto alla violazione deM principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio;

3. In data 27 maggio 2024 è pervenuto a mezzo pec certificato di morte dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza va annullata senza rinvio per morte dell'imputato. 1.1. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384), tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza di una più favorevole causa di proscioglimento (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245).

2. La misura di sicurezza della confisca deve essere confermata. Come anche da ultimo ribadito, infatti, la misura di sicurezza della confisca, unitamente a quella del versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, e ogni altro oggetto atto a offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi, dall'art. 6, comma 1, legge n. 152 del 1975, che richiama il primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. (così Sez. 1, n. 36712 del 3/7/2019, Bagni, n.m.).

P.Q.M.

Ferma restando la disposta confisca dell'arma, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputat