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Ordinanza — n. 29437/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29437/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO GIORGIO nato a REGGIO CALABRIA il 27/11/1948 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; I Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto da De Stefano Giorgio avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che ha respinto il reclamo con il quale il detenuto ha rilevato la violazione de parte dell'amministrazione penitenziaria della normativa in materia antinfortunistica, alla collocazione di due detenuti in una cella singola e all'assenza dell'acqua calda in cella;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29437/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; I Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto da De Stefano Giorgio avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che ha respinto il reclamo con il quale il detenuto ha rilevato la violazione de parte dell'amministrazione penitenziaria della normativa in materia antinfortunistica, alla collocazione di due detenuti in una cella singola e all'assenza dell'acqua calda in cella;

Parole chiave

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diritti del detenuto regime penitenziario alloggio insalubre diritto a condizioni minime d'esistenza detenzione in stato d'isolamento amministrazione penitenziaria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO GIORGIO nato a REGGIO CALABRIA il 27/11/1948 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; I Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto da De Stefano Giorgio avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che ha respinto il reclamo con il quale il detenuto ha rilevato la violazione de parte dell'amministrazione penitenziaria della normativa in materia antinfortunistica, alla collocazione di due detenuti in una cella singola e all'assenza dell'acqua calda in cella;

Rilevato che il ricorso deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 1, 5, e 6 ord. pen., 7 D.P.R. 230/2000 in relazione al D.M. Sanità del 5/7/2975, 2, comma 2, L. Regionale F.V.G. n. 44/1985 comportando violazione di diritti fondamentali del detenuto; Rilevato che il ricorso, seppure formulato nei termini della violazione di legge si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione che non è consentita in questa sede (art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.), non essendo dedotta alcuna ragione di diritto rispetto alla ratio decidendi del provvedimento, che, lungi dall'essere privo di motivazione, sottolinea la costatata assenza della violazione della normativa da parte dell'Amministrazione penitenziaria così come un attuale e grave pregiudizio ai diritti del detenuto derivante dal comportamento della prima;

Rilevato che, nel merito, il ricorso reitera le critiche avanzate con il reclamo senza confrontarsi con gli argomenti del Tribunale, secondo il quale le violazioni non determinano la violazione di diritti soggettivi in quanto le eventuali violazioni in materia di prevenzione antinfortunistica possono essere oggetto di segnalazione ex art. 69 ord. pen. da parte del Magistrato di sorveglianza, la mancanza di acqua calda nella cella è allo stato sufficientemente superabile con il libero accesso a quella disponibile nei locali docce, il fatto che in una cella singola siano ospitati due detenuti è oggetto del diverso rimedio esperibile ex art. 35 ter ord. pen., ciò anche considerato che il magistrato di sorveglianza ha ritenuto che nel carcere di Tolnnezzo gli spazi a disposizione dei detenuti rispettino i parametri della Cedu;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co