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Ordinanza — n. 29436/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29436/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA VINCENZO nato a GRUMO APPULA il 28/02/1992 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; q Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari ha dichiarato estinti i fatti diversamente qualificati ex art. 650 cod. pen., ha assolto l'imputato da una delle condotte e, rideterminata la pena in anni uno e mei sei di reclusione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Lauria Vincenzo in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lvo n. 159 del 2011;

Regesto Legislator

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art. 650 cod. pen; Ordinanza — n. 29436/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il c:ontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida abuso di impianti di telecomunicazioni atto sessuale con un detenuto recidiva nell'infrazione reati contro la sfera personale riservata licenza per antenna di telefonia

Disposizioni normative citate

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art. 650 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA VINCENZO nato a GRUMO APPULA il 28/02/1992 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; q Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari ha dichiarato estinti i fatti diversamente qualificati ex art. 650 cod. pen., ha assolto l'imputato da una delle condotte e, rideterminata la pena in anni uno e mei sei di reclusione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Lauria Vincenzo in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lvo n. 159 del 2011;

Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla quantificazione della pena; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, con motivazione che si salda e integra sul punto con quella di primo grado, ha dato adeguato e coerente conto del possesso del telefonino e che questo era, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, perfettamente funzionante (cfr. riferimento alla sim a pag. 7 della sentenza impugnata);

Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è nnanifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, che pure ha preso le mosse da una pena base prossima al minimo edittale, con specifico riferimento agli ai precedenti penali e alla recidiva, ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il c:ontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend