Ordinanza — n. 29434/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOVACEVIC DAMJAN nato a LUBIANA( SLOVENIA) il 15/06/1976 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN\ Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in Slovenia proposta da Kovacevic Damjan e ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e di semilibertà; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rilievo attribuito alla mancata attivazione del condannato al fine di prendere contatto con l'Ufficio UEPE di Trieste, ciò pure a fronte dei documenti prodotti dalla difesa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29434/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOVACEVIC DAMJAN nato a LUBIANA( SLOVENIA) il 15/06/1976 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN\ Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in Slovenia proposta da Kovacevic Damjan e ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e di semilibertà; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rilievo attribuito alla mancata attivazione del condannato al fine di prendere contatto con l'Ufficio UEPE di Trieste, ciò pure a fronte dei documenti prodotti dalla difesa;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla necessità di acquisire la relazione da parte dell'Uepe per valutare l'idoneità del domicilio e della misura nonché di approfondire gli aspetti relativi alla personalità del condannato -e ciò soprattutto in virtù delle informazioni ricevute in ordine alle circostanze relative alla residenza all'estero- ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento del diniego e questo anche valorizzando in termini coerenti l'inerzia ingiustificata sul punto tenuto dal condannato, espressamente sollecitato dallo stesso Tribunale a prendere contatto con l'Uepe di Trieste, anche in videochiamata (cfr. indicazione a pag. 2 del provvedimento impugnato) Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.