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Ordinanza — n. 29432/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29432/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29432/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO TOMMASO SALVATORE nato a MARSALA il 13/03/1966 avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ha rigettato la richiesta proposta da Amato Tommaso Salvatore di concessione della liberazione condizionale; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 4/6/24 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 176 cod. pen. in quanto le considerazioni esposte in ordine alla non lineare esecuzione della semilibertà dal Tribunale sarebbero eccentriche quanto al requisito richiesto dalla norma;

Regesto Legislator

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art. 176 cod. pen; Ordinanza — n. 29432/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deljóf ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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semilibertà semiprigionia attenuazione libera della pena remissione della pena condono parziale restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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art. 176 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO TOMMASO SALVATORE nato a MARSALA il 13/03/1966 avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ha rigettato la richiesta proposta da Amato Tommaso Salvatore di concessione della liberazione condizionale; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 4/6/24 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 176 cod. pen. in quanto le considerazioni esposte in ordine alla non lineare esecuzione della semilibertà dal Tribunale sarebbero eccentriche quanto al requisito richiesto dalla norma;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento al percorso complessivamente tenuto dal condannato, e alla mancanza di un tentativo anche simbolico di risarcire la vittima, ha dato adeguato e coerente conto della valutazione effettuata per cui la richiesta si deve ritenere prematura, così evidenziando le ragioni per le quali allo stato non può ritenersi il "sicuro ravvedimento" del ricorrente Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02; Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Minichini, Rv. 280864 - 01;

Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217); Ritenuto inoltre di non dover provvedere quanto alla richiesta contenuta in calce alla pec di notifica del presente provvedimento in quanto tale adempimento non è previsto dal codice di rito;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deljóf ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannÚ$ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.