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Ordinanza — n. 29429/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29429/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNARDINO GAETANO nato a ALBANO LAZIALE il 05/06/1991 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna ad anni uno e mesi due di reclusione pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di Bennardino Gaetano in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lvo n. 159 del 2011; Rilevato che con i tre motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 20 bis cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29429/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri dì giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena sanzione sostitutiva sanzioni penali modifica della sentenza aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 20 bis cod. pen
159 del 2011; Rilevato che con i tre motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena ai sensi dell'art. 20 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;
art. 133 cod. pen
5, è conforme ai principi esposti alla giurisprudenza di legittimità che impongono di fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNARDINO GAETANO nato a ALBANO LAZIALE il 05/06/1991 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna ad anni uno e mesi due di reclusione pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di Bennardino Gaetano in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lvo n. 159 del 2011; Rilevato che con i tre motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;

Rilevato che la doglianza oggetto dei primi due motivi sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con specifico riferimento agli elementi ai precedenti penali, recenti e specifici, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento sia della decisione riguardo l'inidoneità della sostituzione della pena che in merito al giudizio di pericolosità e circa l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena, anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato che tale valutazione, così come la motivazione contenuta a pag. 5, è conforme ai principi esposti alla giurisprudenza di legittimità che impongono di fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non è sindacabile in questa sede; Rilevato che lk censurek relativetalla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non risulta essere stata oggetto di appello e che la stessa, pertanto, è ora preclusa in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ciò anche in quanto comporta un giudizio in fatto non consentito a questa Corte;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri dì giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend