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Ordinanza — n. 29426/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29426/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29426/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUIROZ FRANCO BRYAN CARLITO nato a ROMA il 11/03/2001 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a Quiroz Franco Bryan Carlito; Rilevato che con nel ricorso si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza evidenziare le ragioni per le quali le violazioni, di minima consistenza, siano incompatibili con la prosecuzione della misura;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29426/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a Quiroz Franco Bryan Carlito; Rilevato che con nel ricorso si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza evidenziare le ragioni per le quali le violazioni, di minima consistenza, siano incompatibili con la prosecuzione della misura;

Parole chiave

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revoca di prestazioni sociali revoca della sospensione condizionale ricollocamento in un istituto reati contro i doveri di servizio revoca della curatela revoca dell'aiuto d'emergenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUIROZ FRANCO BRYAN CARLITO nato a ROMA il 11/03/2001 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a Quiroz Franco Bryan Carlito; Rilevato che con nel ricorso si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza evidenziare le ragioni per le quali le violazioni, di minima consistenza, siano incompatibili con la prosecuzione della misura;

Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza, facendo specifico riferimento alle violazioni rilevate (avere tenuto in un'occasione un atteggiamento oppositivo, senza che sia rilevante quali frasi l'affidato abbia personalmente pronunciato, essere stato trovato fuori orario dall'abitazione e avere detenuto sostanza stupefacente) ha mostrato di avere tenuto conto di tutti gli elementi emersi e ha dato così coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato, allo stato, le proprie conclusioni nei termini della sopravvenuta inidoneità della misura applicata;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 — 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d'i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende