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Ordinanza — n. 29424/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29424/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29424/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO GIUSEPPE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 04/12/1983 avverso l'ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da De Martino Giuseppe in quanto il lavoro di autista prospettato non sarebbe compatibile con le esigenze della misura alternativa, e ha accolto la subordinata istanza di detenzione domiciliare;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29424/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); v Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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collocabilità ridotta addestramento all'uso incapacità lavorativa psichiatrica lavoro a titolo di prova esame d'idoneità alla guida lavoro del detenuto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO GIUSEPPE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 04/12/1983 avverso l'ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da De Martino Giuseppe in quanto il lavoro di autista prospettato non sarebbe compatibile con le esigenze della misura alternativa, e ha accolto la subordinata istanza di detenzione domiciliare;

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta competenza del Tribunale di sorveglianza di Torino in luogo, considerato che il condannato è libero, di quello di residenza e in via subordinata sul punto si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma; Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale anche solo al fine di svolgere attività di volontariato;

Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo di ricorso è manifestamente infondata in quanto l'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. prevede espressamente che il criterio di attribuzione della competenza collegato alla residenza del condannato è comunque recessivo rispetto ad altre e specifiche previsioni, come quella contenuta nell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., che risulta coerente con il sistema e con la necessità, in caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero, che la richiesta sia seguita dal Tribunale competente per la sede dove è l'ufficio dell'organo dell'accusa (così già Sez. 1, n. 1693 del 15/04/1992, Massaro, Rv. 190360 - 01), ragione questa per la quale la questione di legittimità costituzionale della norma risulta manifestamente infondata;

Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto il Tribunale ha dato adeguata e coerente spiegazione della ragione per cui ha ritenuto incompatibile l'attività lavorativa prospettata (peraltro pervenuta solo t/a ultimo e sulla quale non era stato possibile effettuare il necessario approfondimento) e, invece, ha ritenuto idonea la diversa e più contenitiva misura disposta, ciò anche con riferimento all'opportunità di svolgere l'attività di volontariato in una prospettiva di risocializzazione e questo, peraltro,, pure di fatto prevedendo le modalità di esecuzione, evidentemente da concordare con l'ente di riferimento al fine di procedere a una concreta pianificazione delle stesse;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); v Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle