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Ordinanza — n. 29423/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against probation denial due to lack of domestic employment and invalid police evidence interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29423/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored his Swiss employment contract since 2017 and misinterpreted police reports regarding past crimes. The court rejected this, noting the absence of work in Italy, the location of the alternative measure, and the necessity to verify social reintegration suitability there.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: The court of surveillance must verify the suitability of alternative measures within the execution location; appeals cannot force a different reading of facts or ignore the lack of domestic employment required for social reintegration.

Parole chiave

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probation denial social reintegration domestic employment court of surveillance inadmissible appeal alternative measures social insertion migrazione professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVINO MAURIZIO nato a SOMMA VESUVIANA il 02/01/1974 avverso l'ordinanza del 16/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da D'Avino Maurizio e ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare in relazione alla pena di anni due e mesi otto;

Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione del contratto di lavoro relativo all'attività che il ricorrente svolge in Svizzera sin dall'anno 2017 e all'errato rilievo attribuito alle informazioni fornite dalla polizia giudiziaria relative a fatti risalenti nel tempo; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, pure facendo riferimento alle informazioni ricevute, comunque rilevanti in ordine alla gravità dei19-31 commessi, ha correttamente evidenziato l'assenza di un lavoro in Italia, luogo di esecuzione della misura alternativa e dove, quindi, si deve verificare l'idoneità della stessa per il completamento del reinserimento sociale del condannato;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.