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Ordinanza — n. 29421/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses remittal request due to failure to notify other parties within seven days as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29421/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the remittal request inadmissible because it was not properly notified to the other parties within the mandatory seven-day period. The defendant, Rossomanno Angelo, filed the request under Article 45 of the Code of Criminal Procedure, but the procedural defect violated Article 46, Paragraph 4. Consequently, the court ordered the defendant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. proc. pen.; Art. 46 cod. proc. pen.: A request for remittal must be notified to other parties within seven days; failure to comply renders the request inadmissible.

Parole chiave

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remittal request procedural notification seven day period inadmissible request court costs award notifica tardiva dei difetti notificazione di atti tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 cod. proc. pen.
Art. 46 cod. proc. pen.
Rilevato che l'art. 46 cod. proc. pen. prevede che la richiesta di remissione, sottoscritta personalmente dall'imputato, ovvero da un suo procuratore speciale, debba essere notificata entro sette giorni alle altre parti e che, ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.p.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 45 cod. proc. pen
art. 424 cod. pen
da Rossomanno Angelo, imputato come in atti del reato di cui all'art. 424 cod. pen.; Rilevato che la stessa istanza non risulta essere stata notificata come prescritto alle altre parti;
art. 46 cod. proc. pen
Rilevato che l'art. 46 cod. proc. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: ROSSOMANNO ANGELO nato a SATRIANO il 28/07/1979 con ordinanza trasmessa dal TRIBUNALE di TARANTO del 02/10/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa il 2/10/2023 ha disposto trasmettersi alla Corte di cassazione l'istanza di rimessione depositata ex art. 45 cod. proc. pen. da Rossomanno Angelo, imputato come in atti del reato di cui all'art. 424 cod. pen.; Rilevato che la stessa istanza non risulta essere stata notificata come prescritto alle altre parti;

Rilevato che l'art. 46 cod. proc. pen. prevede che la richiesta di remissione, sottoscritta personalmente dall'imputato, ovvero da un suo procuratore speciale, debba essere notificata entro sette giorni alle altre parti e che, ai sensi dell'art. 46 comma 4 cod. proc pen., l'inosservanza di tali forme comporta l'inammissibilità della richiesta; Considerato che la richiesta di rimessione deve pertanto essere dichiarata inammissibile e che tale dichiarazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di rímessione e condanna Rossomanno Angelo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec