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Ordinanza — n. 29420/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to address specific sentencing and non-punishment arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29420/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Harit Hassan inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged a reduced sentence and the rejection of a defense request, but failed to provide specific arguments addressing the lower court's reasoning on procedural delays and the lack of minimal offensiveness. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to confront the specific grounds and reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation procedural costs Cassazione Roma sentencing reduction non-punishment guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione sia con riferimento al rigetto dell'istanza di legittimo impedimento, sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
Art. 110 cod. pen.
Legge n. 475 del 1925
e 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, fatto commesso in Pesaro il 21 maggio 2019.
art. 110 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione sia con riferimento al rigetto dell'istanza di legittimo impedimento, sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARIT HASSAN nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; A Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 22 settembre 2023, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesano del 17 maggio 2021, ha ridotto a mesi 6 di reclusione, esclusa la recidiva, la pena inflitta ad Harit Hassan, ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, fatto commesso in Pesaro il 21 maggio 2019.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione sia con riferimento al rigetto dell'istanza di legittimo impedimento, sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, in quanto del tutto generico, non confrontandosi l'impugnazione con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, riferite tanto alla legittimità del rigetto da parte del primo giudice della richiesta di rinvio del difensore, di cui è stata ribadita l'intempestività e la carenza argomentativa circa l'impossibilità di nominare sostituti processuali e circa le ragioni della necessità della presenza nel diverso processo, quanto all'esclusione della minima offensività del fatto, connotato dalla singolare ingegnosità mostrata dall'imputato nell'impiego degli strumenti elettronici adoperati per il fraudolento superamento dell'esame per il rilascio della patente di guida.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 2024 Ilq siglire estensore Il Pres