Ordinanza — n. 29415/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza resa il 30 ottobre 2023 e notificata all'interessato il 5 novembre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Teramo convalidava il provvedimento emesso il 25 ottobre 2023, con cui il Questore di Teramo aveva imposto a Giovanni Tini, in aggiunta al divieto di accedere per cinque anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche, l'ulteriore prescrizione di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi in occasione di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra della "Real Guardia Vomano".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29415/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINI GIOVANNI nato il 17/05/1979 avverso l'ordinanza del 30/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TERANIOdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; tr
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa il 30 ottobre 2023 e notificata all'interessato il 5 novembre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Teramo convalidava il provvedimento emesso il 25 ottobre 2023, con cui il Questore di Teramo aveva imposto a Giovanni Tini, in aggiunta al divieto di accedere per cinque anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche, l'ulteriore prescrizione di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi in occasione di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra della "Real Guardia Vomano".
2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. abruzzese, Tini, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione in data 22 dicembre 2023.
3. Orbene, tale impugnazione è tardiva, in quanto presentata ben oltre il termine di 15 giorni previsto per l'esperibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida dell'obbligo di comparizione che si aggiunge al divieto di accedere per cinque anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 202