Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29412/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29412/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29412/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMEDALI BEIHAN nato il 25/12/1977 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. E' stato proposto ricorso per cassazione da Memedali Beihan avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 dicembre 2023, con cui è stata confermata la decisione di condanna resa del Tribunale di Milano il 18 gennaio 2023 per il reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, fatto commesso in Milano il 18 luglio 2021.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29412/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E' stato proposto ricorso per cassazione da Memedali Beihan avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 dicembre 2023, con cui è stata confermata la decisione di condanna resa del Tribunale di Milano il 18 gennaio 2023 per il reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, fatto commesso in Milano il 18 luglio 2021.

Parole chiave

Generato dall'IA
accusa penale testimone a carico denuncia mendace attendibilità dei testimoni testimonianza della vittima caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo il ricorso sottoscritto dall'interessato personalmente e non da un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, così come richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMEDALI BEIHAN nato il 25/12/1977 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. E' stato proposto ricorso per cassazione da Memedali Beihan avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 dicembre 2023, con cui è stata confermata la decisione di condanna resa del Tribunale di Milano il 18 gennaio 2023 per il reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, fatto commesso in Milano il 18 luglio 2021.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo il ricorso sottoscritto dall'interessato personalmente e non da un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, così come richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017.

3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.