Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded objection regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing for a different merit assessment. The court rejected this because the refusal was not manifestly illogical and the appellant's arguments lacked the specificity required in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court's refusal of generic mitigating circumstances is based on a non-irrational assessment of prior criminal records and the appellant fails to provide adequately specific arguments for a different merit evaluation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO ANDREA nato a PALERMO il 29/01/1958 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; • p. Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 24 aprile 2023, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce il 5 luglio 2018, ha ridotto a mesi 4 di reclusione la pena inflittagli in relazione al reato di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, commesso in Gallipoli il 13 marzo 2017.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, i precedenti penali a carico dell'imputato, di cui vi è conferma nel certificato del casellario giudiziale, non potendosi sottacere che, pur in presenza delle pregresse condanne subite dall'imputato, la pena a suo carico è stata comunque ridimensionata dai giudici di appello. Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche circa il diniego delle attenuanti generiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.