Court dismisses appeal against fine for minor traffic violation citing generic mitigating factors and low penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Zerradi inadmissible regarding an 8,000 euro fine for a traffic contravention. The appellant argued excessive punishment under Article 133 of the Criminal Code, but the court noted that generic mitigating factors were already applied and the fine was set below the average statutory amount. Consequently, the court ruled the complaint unfounded and ordered the appellant to bear procedural costs and a fine payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the excessiveness of a pecuniary penalty for a contravention is inadmissible when generic mitigating circumstances are recognized and the imposed fine is lower than the average statutory amount, rendering the overall sanctioning treatment not inspired by particular rigor.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERRADI MOHAMED nato il 11/01/1985 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; • Premesso che è stata impugnata con atto di appello la sentenza resa dal Tribunale di Pistoia il 20 dicembre 2022, con cui Mohamed Zerradi è stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di 8.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lett. A) del d. Igs. n. 152 del 2006, accertato il 25 novembre 2020 in Pistoia.
Rilevato che, con ordinanza del 15 dicembre 2023, la Corte di appello di Firenze, rimarcata la inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale, sol:to il profilo dell'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., si censura l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, dovendosi considerare, da un lato, che all'imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche, e dall'altro lato, che, a fronte di una contravvenzione punita con pena alternativa, il giudice monocratico ha optato per la sola pena pecuniaria, attestandola peraltro in misura inferiore al medio edittale, per cui il complessivo trattamento sanzionatorio riservato all'imputato non può affatto essere ritenuto ispirato da particolare rigore.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.