Ordinanza — n. 29402/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDINI ANTONIO nato a CIVITELLA DI ROMAGNA il 23/02/1958 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 giugno 2023, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Forlì il 20 novembre 2019, con cui Antonio Biondini era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 2 del d.lgs.. n. 74 del 2000, commesso il 22 settembre 2015 in Bertinoro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29402/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Forlì il 20 novembre 2019, con cui Antonio Biondini era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 2 del d.lgs.. n. 74 del 2000, commesso il 22 settembre 2015 in Bertinoro.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDINI ANTONIO nato a CIVITELLA DI ROMAGNA il 23/02/1958 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 giugno 2023, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Forlì il 20 novembre 2019, con cui Antonio Biondini era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 2 del d.lgs.. n. 74 del 2000, commesso il 22 settembre 2015 in Bertinoro.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, i numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, evidenziando altresì che il primo giudice aveva già applicato una pena base prossima al minimo edittale, non riconoscendo peraltro la contestata recidiva rispetto alle pregresse condanne riportate dall'imputato, stante la risalenza delle relative condotte, mentre la specificità dei precedenti è stata evidentemente considerata per le c:ondanne successive che, per quanto irrilevanti ai sensi dell'art. 99 cod. pen., non lo sono ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità, a ciò dovendosi solo aggiungere che, nell'atto di appello, non erano stati adeguatamente illustrati i profili suscettibili di positivo apprezzamento che avrebbero giustificato un ridimensionamento della pena, risultando generico il richiamo al corretto comportamento processuale dell'imputato, non essendo tale la scelta del rito abbreviato, che già comporta una premiale riduzione di pena.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggi