Ordinanza — n. 29396/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERQUETANI LUCA nato a ROMA il 08/08/1981 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 luglio 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Velletri il 14 giugno 2022, con cui Luca Cerquetani era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 15.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1900, accertato il 22 marzo 2013 in Ciampino.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29396/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1900, accertato il 22 marzo 2013 in Ciampino.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERQUETANI LUCA nato a ROMA il 08/08/1981 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 luglio 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Velletri il 14 giugno 2022, con cui Luca Cerquetani era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 15.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1900, accertato il 22 marzo 2013 in Ciampino.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con i dettami ermeneutici di questa Corte (Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente Murolo e Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), hanno valorizzato una pluralità di elementi fattuali, ossia la natura della sostanza (cocaina), il dato ponderale (93,47 grammi), il numero di dosi medie ricavabili (300), la suddivisione in dosi della sostanza (grammi 18 già suddivisi in 20 involucri), l'occultamento della sostanza in diversi punti dell'abitazione e la presenza in quest'ultima di materiale idoneo al confezionamento della sostanza, ossia ben 185 bustine di cellophane trasparente.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 2