Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29393/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29393/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29393/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUKA ALDIEN (CUI 06NBWPL) nato il 20/02/1997 avverso la sentenza del 09/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; • Rilevato che Puka Aldien, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 9 novembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Asti, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 628 cod. pen., commessi in Alba il 5 e il 6 maggio 2023.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29393/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Asti, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 628 cod. pen., commessi in Alba il 5 e il 6 maggio 2023.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti riduzione della pena adeguamento della pena sanzioni penali gravi addebiti penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUKA ALDIEN (CUI 06NBWPL) nato il 20/02/1997 avverso la sentenza del 09/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; • Rilevato che Puka Aldien, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 9 novembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Asti, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 628 cod. pen., commessi in Alba il 5 e il 6 maggio 2023.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiannento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, stante l'evidente genericità delle censure sollevate in punto di mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.