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Ordinanza — n. 29065/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29065/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29065/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACOR DARIO, nato a Trieste il 21/02/1966 avverso la sentenza del 11/06/2020 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso presentato nell'interesse di Dario Pacor; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 341-bis cod. pen., sia con riguardo alla mancanza degli elementi costitutivi del reato, che in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.:

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 581 cod. proc. pen, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 29065/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 27 no3- 02); che, nel caso di specie, non avendo l'odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi dei motivi di appello e alle conclusioni difensive riportate, la riduzione della pena in ragione di un favorevole giudizio di bilanciamento e del presupposto riconoscimento di attenuanti da bilanciare non risultano essere stati previamente dedotti come motivo di appello, né risulta che l'esercizio del relativo potere officioso sia stato sollecitato (si vedano, in particolare, le pagg. 1 e 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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segno di dominio pubblico legislazione veterinaria divieto di accedere a un dato territorio ordinanza comunale violazione degli oneri dell'autorizzazione controlli ufficiali, controlli veterinari

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Dario Pacor; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 341-bis cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., sia con riguardo alla mancanza degli elementi costitutivi del reato, che in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 69 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACOR DARIO, nato a Trieste il 21/02/1966 avverso la sentenza del 11/06/2020 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Dario Pacor; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 341-bis cod. pen., sia con riguardo alla mancanza degli elementi costitutivi del reato, che in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.:

Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828-01; Sez. 6, n. 51613 del 08/11/2016, Ene, Rv. 268358- 01), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 2); osservato che le ulteriori doglianze, relative al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, oltre a essere prive di concreta specificità, non sono consentite in questa sede; che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti e di effettuare l'eventuale giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr.:

Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 27 no3- 02); che, nel caso di specie, non avendo l'odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi dei motivi di appello e alle conclusioni difensive riportate, la riduzione della pena in ragione di un favorevole giudizio di bilanciamento e del presupposto riconoscimento di attenuanti da bilanciare non risultano essere stati previamente dedotti come motivo di appello, né risulta che l'esercizio del relativo potere officioso sia stato sollecitato (si vedano, in particolare, le pagg. 1 e 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.