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Ordinanza — n. 29062/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29062/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIKI HAMDI (CUI 0480WBB), nato in Tunisia il 28/05/1996 avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso presentato nell'interesse di Hamdi Briki; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4), e 62-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.:

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29062/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 4 - 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena motivi di cassazione pena accessoria impedimenti all'allontanamento censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIKI HAMDI (CUI 0480WBB), nato in Tunisia il 28/05/1996 avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Hamdi Briki; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4), e 62-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.:

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 4 - 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il