Italian court dismisses appeal on recidivism appeal due to lack of special mitigation for car theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Francesco Romano inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply a special mitigating circumstance for the crime of receiving stolen goods. The court reasoned that the value of the stolen car was not negligible, thereby precluding the application of the 'special leniency' for minor offenses under Article 648 of the Penal Code. Consequently, the general mitigation for minor damage was absorbed by the lack of the special circumstance, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.: The special mitigating circumstance of particular minor offense in receiving stolen goods is excluded when the value of the stolen property is not negligible, rendering the general mitigation for minor damage inapplicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO FRANCESCO (CUI 04FA9UD), nato a Pisa il 30/10/1996 avverso la sentenza del 05/02/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Romano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (cfr.:
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01); che, inoltre, nel caso in cui, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione, l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata, l'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. è assorbita dal riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. ovvero implicitamente esclusa dal mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata (cfr.: Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693-01;
Sez. 4, n. 25321 del 06/05/2004, Cascalisci, Rv. 228932-01); che, tuttavia, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere riconosciuta nell'ipotesi in cui il giudice abbia escluso la configurabilità dell'attenuante della ricettazione di particolare tenuità sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (cfr. Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Diop, Rv. 277963-01); che, peraltro, in tema di danno patrimoniale di speciale tenuità, la relativa valutazione va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà (ma pur sempre funzionante), non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena (cfr.:
Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301-01; Sez. 2, n. 4125 del 11/12/1986, dep. 1987, Di Nunzio, Rv. 175561-01); che, nel caso di specie, trattandosi di ricettazione di autovettura di non recente fabbricazione, ma pur sempre funzionante, deve essere esclusa l'esiguità del danno patrimoniale e, di conseguenza, il riconoscimento dell'ipotesi attenuata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così