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Ordinanza — n. 29060/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as sentencing discretion falls outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ouni Bilel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the sentencing and circumstances, arguing against the punitive treatment applied by the lower court. The court ruled that such discretionary sentencing decisions are immune from cassation review unless they lack sufficient argumentation, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Sentencing discretion exercised by the trial judge falls outside the scope of cassation review when supported by sufficient argumentation, requiring only a reference to decisive elements rather than exhaustive analysis of all facts.

Parole chiave

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Italian criminal procedure sentencing discretion cassation review scope discretionary judgment immunity appeal inadmissibility misura di allontanamento nel diritto degli stranieri disoccupazione dei lavoratori migranti omissione illecita di raggiungere il corpo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUNI BILEL (CUI 03LMQA5), nato in Marocco il 12/12/1988 avverso la sentenza del 19/02/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bilel Ouni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le relative statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da sufficiente argomentazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,