Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Melchionda inadmissible due to a complete lack of specific grounds. The appellant argued for a review of the appellate court's reasoning regarding criminal liability and generic mitigating circumstances, but failed to cite specific legal reasons or precise references to the contested judgment. Consequently, the court ruled that generic deductions do not meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 581 c.p.p. An appeal is inadmissible if it lacks the required specificity of grounds, as generic allegations without precise legal reasoning or references to the contested act fail to enable the appellate court to exercise its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELCHIONDA ANTONIO, nato ad Apricena il 05/07/1966 avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Melchionda; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio motivazionale della sentenza in relazione all'affermazione sulla penale responsabilità e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 lugli