Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Roberto Pontrelli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Criminal Procedure Code, as it contained only generic allegations without detailing the neglected grounds or referencing the specific reasoning of the lower court's decision. Consequently, the judge could not exercise their supervisory role to identify the relevant points raised by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the content and decisiveness of the neglected grounds and lacks any reference to the reasoning of the contested act.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTRELLI ROBERTO, nato a Bari il 22/11/1999 avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberto Pontrelli; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali del provvedimento impugnato, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza specificare il contenuto e la decisività dei motivi negletti e senza alcun riferimento alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 luglio 2