Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Marco Specchio Difonzo inadmissible due to a complete lack of specific grounds. The appellant alleged defects in the lower court's reasoning regarding liability and sanctions, but these arguments were deemed generic and failed to cite specific passages in the contested decision. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code, resulting in its rejection and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; An appeal must contain specific grounds citing the exact parts of the contested decision; generic allegations lacking precise references to the motivation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPECCHIO DIFONZO MARCO, nato a Cerignola il 30/10/1977 avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Specchio Difonzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 luglio