Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29054/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding procedural nullity and defense rights arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29054/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the first ground and a failure to meet specificity requirements in the second. The appellant argued for procedural nullity under Articles 108 and 178 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the claims generic and unsupported by actual defensive needs. Consequently, the court upheld the lower court's denial of extended defense terms and rejected the generic challenges to the liability declaration.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 108, 178, 182, 581 cod. proc. pen.: An appeal lacking concrete specificity regarding procedural nullity or failing to articulate precise legal grounds with references to the contested act is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity defense rights lack of specificity inadmissible appeal criminal procedure code motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 108 cod. proc. pen.
251497-01); che, inoltre, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che può essere dedotta dalla difesa nei limiti previsti all'art.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 182 cod. proc. pen.
determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che può essere dedotta dalla difesa nei limiti previsti all'art. 182, comma 2, cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
3); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 108 cod. proc. pen
251497-01); che, inoltre, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
3); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv.
Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach
pen., allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo (cfr.: Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPO NAZARIO LUIGI, nato a San Severo il 18/12/1993 avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nazario Luigi De Filippo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 108 e 178 cod. proc. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (cfr.:

Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251497-01); che, inoltre, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che può essere dedotta dalla difesa nei limiti previsti all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo (cfr.: Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823-01); che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del dinego (si veda, in particolare, la pag. 3); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, nella specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive, genericamente riproposte in questa sede (si vedano le pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d