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Ordinanza — n. 29053/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and improper first-time plea of non-prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29053/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Aliou Niang inadmissible, ordering him to pay court costs. The court found the first ground of appeal lacked the required specificity under criminal procedure law, while the second ground regarding non-prosecution was improperly raised for the first time in cassation. Consequently, the court rejected the arguments as generic and not properly contested in the lower appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if grounds lack specific detail or if a plea of non-prosecution is raised for the first time in cassation without prior deduction in the appeal.

Parole chiave

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lack of specificity appeal non-prosecution plea first instance cassation criminal procedure law inadmissible appeal cause di esclusione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
3 e 4); t considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 131-bis, quarto comma cod. pen.
3 e 4); t considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Aliou Niang; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Aliou Niang; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 131-bis cod. pen
3 e 4); t considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv.
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade
218771-01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv.
Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale
275814-01; Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv.
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushai
(cfr.: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushai, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG ALIOU, nato in Senegal il 02/06/1972 avverso la sentenza del 22/05/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Aliou Niang; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771-01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814-01; Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv. 252974-01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); t considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il suddetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (cfr.:

Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773-01); che, nella specie, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda la pag. 3); che, peraltro, le doglianze difensive non si confrontano con la complessità delle argomentazioni e, in particolare, con la negativa valorizzazione dei plurimi precedenti specifici (si veda la pag.

5) e, dunque, con la implicita motivazione sulla sussistenza del presupposto stativo di cui all'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. (cfr.: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushai, Rv. 266591-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.