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Ordinanza — n. 29052/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29052/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29052/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINI ARMANDO, nato a Foggia il 01/11/1964 avverso la sentenza del 05/05/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; fu udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso presentato nell'interesse di Armando Contini; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di affermazione della penale responsabilità per entrambi i reati ascritti, oltre a essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive sono meramente riproduttive di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento in ordine alla falsità dei segni apposti sui prodotti, confermata da qualificato personale di polizia giudiziaria, all'introduzione degli stessi prodotti nello Stato e al ritenuto concorso, nella specie, tra il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e il reato di ricettazione dei prodotti (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 29052/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso presentato nell'interesse di Armando Contini; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di affermazione della penale responsabilità per entrambi i reati ascritti, oltre a essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive sono meramente riproduttive di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento in ordine alla falsità dei segni apposti sui prodotti, confermata da qualificato personale di polizia giudiziaria, all'introduzione degli stessi prodotti nello Stato e al ritenuto concorso, nella specie, tra il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e il reato di ricettazione dei prodotti (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci procedimento per falsità falsa testimonianza rappresentanza senza poteri false indicazioni su attività commerciali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Armando Contini; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di affermazione della penale responsabilità per entrambi i reati ascritti, oltre a essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 474 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINI ARMANDO, nato a Foggia il 01/11/1964 avverso la sentenza del 05/05/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; fu udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Armando Contini; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di affermazione della penale responsabilità per entrambi i reati ascritti, oltre a essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive sono meramente riproduttive di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento in ordine alla falsità dei segni apposti sui prodotti, confermata da qualificato personale di polizia giudiziaria, all'introduzione degli stessi prodotti nello Stato e al ritenuto concorso, nella specie, tra il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e il reato di ricettazione dei prodotti (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 lu