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Ordinanza — n. 29051/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding joint liability and non-punishability under Art. 131-bis. The court rejected the appeal as inadmissible due to the absence of specific grounds required by Art. 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to identify specific defects in the lower court's reasoning, rendering the appeal inadmissible under Art. 606, paragraph 1, letter e).

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of joint liability and the lack of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these grounds lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court emphasized that appellants must pinpoint specific flaws in the reasoning, such as contradictions or illogicality, rather than offering generic complaints about persuasiveness or evidentiary weight.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. The Court of Cassazione holds that criminal appeals must be specific, requiring the appellant to identify precise defects in the lower court's reasoning, such as contradictions or illogicality, and that generic complaints regarding persuasiveness or evidentiary weight are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal admissibility joint liability non-punishability Art. 606 c.p.p. evidentiary weight procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., oltre a essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
pen., oltre a essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri
Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv.
Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
283044-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANGELO DANIELA, nata a Napoli il 18/11/1985 avverso la sentenza del 03/07/2023 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniela Santangelo; ritenuto che i motivi ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova del contributo concorsuale dell'imputata, che in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre a essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritannente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr.:

Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02); che, peraltro, in tema di controllo sulla motivazione, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, infine, non è consentito dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è stabilita a pena di nullità, né vale la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lettera b), posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata;

Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a