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Ordinanza — n. 29046/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds under Art. 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29046/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant's arguments merely repeated those rejected at the appellate level without providing new, critical analysis on evidence or legal causation. Consequently, the court upheld the lower court's decision on criminal liability and imposed costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 648 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by merely reiterating arguments already rejected at the appellate level without offering a critical argumentative critique.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal reiteration of arguments criminal procedure code appellate review critical argumentation procedural requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 131-bis c.p.
Art. 648 c.p.
5); reputato che la censura relativa all'asserito mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 648 cod. pen
5); reputato che la censura relativa all'asserito mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA MASSIMILIANO, nato a Napoli il 03/11/1971 avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimiliano Ciotola; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo alla provenienza delittuosa del bene ricettato ed all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, nonché in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, i motivi di ricorso si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, la pag. 5); reputato che la censura relativa all'asserito mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. non è consentita, atteso che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, tale circostanza attenuante gli era già stata riconosciuta dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de