Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29043/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29043/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29043/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERGIACOMI MARCO nato a LORETO il 24/06/1978 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 101-9945 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di. Marco Piergiacomi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo b) nel delitto di truffa in luogo di quello di appropriazione indebita, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che la Corte di merito ha, peraltro, puntualmente evidenziato come l'attività ingannatoria costitutiva del reato contestato, realizzata tramite la simulazione di circostanze inesistenti e finalizzata all'ottenimento delle somme di denaro, fosse ampiamente provata dalle dichiarazioni delle persone offese, riscontrate dalla documentazione in atti (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29043/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito truffa all'assistenza sociale istruzione penale per appropriazione indebita sviamento della giustizia reati di corruzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERGIACOMI MARCO nato a LORETO il 24/06/1978 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 101-9945 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di. Marco Piergiacomi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo b) nel delitto di truffa in luogo di quello di appropriazione indebita, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che la Corte di merito ha, peraltro, puntualmente evidenziato come l'attività ingannatoria costitutiva del reato contestato, realizzata tramite la simulazione di circostanze inesistenti e finalizzata all'ottenimento delle somme di denaro, fosse ampiamente provata dalle dichiarazioni delle persone offese, riscontrate dalla documentazione in atti (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.