Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific procedural violations and insufficient evidence of reasonable doubt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Christian Spinelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Spinelli challenged the appellate court's finding of criminal liability for two crimes, arguing for a renewed evidentiary phase and questioning the weight of the evidence. The court rejected these claims because the appeal lacked concrete specificity, failed to identify specific procedural errors, and did not present an irrefutable alternative fact reconstruction to overcome the reasonable doubt standard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: Appeals challenging the conviction must demonstrate specific procedural violations or an irrefutable alternative fact scenario; general complaints regarding evidentiary persuasiveness or requests for a new evidentiary phase are inadmissible unless they reveal decisive misinterpretations of case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI CHRISTIAN, nato a Rimini il 05/04/1982 avverso la sentenza del 14/09/2023 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Christian Spinelli; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per entrambi i reati ascritti, sia in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, nonché in ragione dell'incertezza probatoria, oltre a essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che, in sede di appello, non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr.:
Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585-01); che, invero, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, il rigetto dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr.: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01;
Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01), come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7); che, quanto alle censure in punto di prova della penale responsabilità per i reati di cui ai capi A) e 13) dell'imputazione, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, peraltro, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7 - 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa