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Ordinanza — n. 29041/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and as a request for factual re-evaluation by the Court of Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29041/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Florindo Antonini inadmissible due to a lack of specific grounds required under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments sought a re-evaluation of evidence and an alternative factual reconstruction, which the court determined were outside the scope of a legality review. Consequently, the court upheld the lower court's decision on criminal responsibility and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence; appeals must cite specific procedural errors, not request a new assessment of the merits reserved for the trial judge.

Parole chiave

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lack of specificity procedural error legality review factual re-evaluation criminal appeal Article 581 Court of Cassation revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Florindo Antonini; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per entrambi i reati ascritti, oltre a essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Florindo Antonini; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per entrambi i reati ascritti, oltre a essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONINI FLORINDO, nato a Macerata il 16/05/1972 avverso la sentenza del 27/10/2023 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Florindo Antonini; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per entrambi i reati ascritti, oltre a essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in sede di legittimità; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.:

Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i