Ordinanza — n. 29040/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOGLIANESI FEDERICO ARIEL, nato in Argentina il 23/11/1989 avverso la sentenza del 16/10/2023 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso presentato nell'interesse di Federico Ariel Moglianesi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia domiciliatario anziché presso il domicilio eletto all'atto della scarcerazione è manifestamente infondato; che la Corte di cassazione ha infatti chiarito che l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario, con la conseguenza che l'elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ai sensi dell'art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa e inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650-01, relativa a una fattispecie in cui, nonostante l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato al momento della sua dimissione dalla casa circondariale, la Corte ha ritenuto legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, eseguita presso il domicilio dallo stesso precedentemente eletto); che, pertanto, del tutto correttamente, nel caso di specie, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata fatta presso il difensore presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio con riguardo al presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29040/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso presentato nell'interesse di Federico Ariel Moglianesi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia domiciliatario anziché presso il domicilio eletto all'atto della scarcerazione è manifestamente infondato; che la Corte di cassazione ha infatti chiarito che l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario, con la conseguenza che l'elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ai sensi dell'art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa e inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650-01, relativa a una fattispecie in cui, nonostante l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato al momento della sua dimissione dalla casa circondariale, la Corte ha ritenuto legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, eseguita presso il domicilio dallo stesso precedentemente eletto); che, pertanto, del tutto correttamente, nel caso di specie, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata fatta presso il difensore presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio con riguardo al presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOGLIANESI FEDERICO ARIEL, nato in Argentina il 23/11/1989 avverso la sentenza del 16/10/2023 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Federico Ariel Moglianesi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia domiciliatario anziché presso il domicilio eletto all'atto della scarcerazione è manifestamente infondato; che la Corte di cassazione ha infatti chiarito che l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario, con la conseguenza che l'elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ai sensi dell'art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa e inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650-01, relativa a una fattispecie in cui, nonostante l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato al momento della sua dimissione dalla casa circondariale, la Corte ha ritenuto legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, eseguita presso il domicilio dallo stesso precedentemente eletto); che, pertanto, del tutto correttamente, nel caso di specie, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata fatta presso il difensore presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio con riguardo al presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci