Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29038/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29038/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29038/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KETEMA MEKONNEN BIZUWORK (CUI 01XFU9A) nato il 28/07/1982 MARONG BUBA (CUI 038B5K1) nato il 06/08/1981 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 89-9790 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Buba Marong; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione, dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di rito.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 132 cod. pen; Ordinanza — n. 29038/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di sottoscrizione legittimazione ad agire legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 132 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KETEMA MEKONNEN BIZUWORK (CUI 01XFU9A) nato il 28/07/1982 MARONG BUBA (CUI 038B5K1) nato il 06/08/1981 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 89-9790 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Buba Marong; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione, dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di rito.

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ketema Mekonnen Bizuwork; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, è manifestamente infondato in quanto, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.