Ordinanza — n. 29036/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNICO LORENZO (CUI 01X5MOZ), nato a Genova il 14/04/1980 avverso la sentenza del 18/12/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. ALESSANDRO CECON, difensore di Giannico Lorenzo, il quale ha chiesto la «nuova assegnazione del procedimento ad altra Sezione»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29036/2024 — snpen · Corte di Cassazione: ALESSANDRO CECON, difensore di Giannico Lorenzo, il quale ha chiesto la «nuova assegnazione del procedimento ad altra Sezione»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNICO LORENZO (CUI 01X5MOZ), nato a Genova il 14/04/1980 avverso la sentenza del 18/12/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. ALESSANDRO CECON, difensore di Giannico Lorenzo, il quale ha chiesto la «nuova assegnazione del procedimento ad altra Sezione»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lorenzo Giannico; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta legittimazione del soggetto che propose la querela è manifestamente infondato; che, infatti, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive al riguardo, avendo adeguatamente accertato la qualità di institore del soggetto che propose la querela, qualità che legittima al compimento di tale atto (Sez. 2, n. 42947 del 01/10/2014, Baucina, Rv. 260859-01; Sez. 2, n. 1206 del 09/12/2008, dep. 2009, Gulino, Rv. 242714-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 lug