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Ordinanza — n. 29034/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new argument on leniency not raised in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the argument regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code was raised for the first time at this level. The appellant failed to include this specific ground in the appeal against the Court of Appeal's judgment, violating procedural requirements for new issues. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen. The Court holds that the applicability of the leniency provision cannot be raised for the first time in cassation if the article was already in force at the time of the appealed decision, requiring prior deduction in the appeal.

Parole chiave

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new argument cassation leniency provision procedural inadmissibility first instance appeal court costs fine allegazioni insufficientemente motivate eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Biagina Messina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il suddetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (cfr.:
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Biagina Messina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA BIAGINA, nata a Carmagnola il 21/03/1995 avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Biagina Messina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il suddetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (cfr.:

Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773-01); che, nella specie, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, la pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2