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Ordinanza — n. 29033/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29033/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO LUCA, nato a Novara il 26/04/1977 avverso la sentenza del 07/12/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca D'Amico; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29033/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca D'Amico; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esposizione all'amianto licenziamento per motivi economici abbandono del posto di lavoro distacco di lavoratori perdita dell'impiego causata ispettorato del lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca D'Amico; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO LUCA, nato a Novara il 26/04/1977 avverso la sentenza del 07/12/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca D'Amico; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 luglio