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Ordinanza — n. 29031/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29031/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29031/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STRAPUTICARI FRANCESCO, nato a Melicucco il 31/10/1973 DIVONO GIUSEPPE, nato a Mezzojuso il 19/09/1957 avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29031/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STRAPUTICARI FRANCESCO, nato a Melicucco il 31/10/1973 DIVONO GIUSEPPE, nato a Mezzojuso il 19/09/1957 avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida infrazione alle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la sfera personale riservata trasmissione di dati
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STRAPUTICARI FRANCESCO, nato a Melicucco il 31/10/1973 DIVONO GIUSEPPE, nato a Mezzojuso il 19/09/1957 avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di Francesco Straputicari e di Giuseppe Divono; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, conv. con modif. dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato in ordine all'irrilevanza della stessa questione, avendo evidenziato come gli ulteriori elementi di prova acquisiti - e poi effettivamente indicati - fossero di per sé sufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità degli imputati, sicché i dati relativi al traffico telefonico si dovevano ritenere costituire «un mero elementi di contorno»; considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato attribuito, con riguardo particolare all'imputato Divono, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in sede di legittimità; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.:

Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6); ritenuto che il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le relative statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da sufficiente argomentazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" - o, come nella specie, pena proporzionata alla gravità del fatto -, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore, come nella specie, alla media edittale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen