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Ordinanza — n. 29030/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29030/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAJJARI ALESSANDRO nato a PISA il 11/07/1999 avverso l'ordinanza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 69-9451 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricOrso proposto nell'interesse di Alessandro Fajjeri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto mancante della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, rilevando che l'imputato sarebbe stato elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia nel corso di tutto il procedimento di primo grado, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamad Ahmad Hasan, Rv. 285805 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29030/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Parole chiave

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domicilio eletto impugnabilità della decisione di rinvio rinnovo del permesso di dimora domicilio di una parte impugnazione di decisioni amministrative domanda di revisione dell'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. proc. pen
pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAJJARI ALESSANDRO nato a PISA il 11/07/1999 avverso l'ordinanza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 69-9451 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricOrso proposto nell'interesse di Alessandro Fajjeri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto mancante della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, rilevando che l'imputato sarebbe stato elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia nel corso di tutto il procedimento di primo grado, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamad Ahmad Hasan, Rv. 285805 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.