Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding credibility assessment by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Christian Diallo inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised. The appellant challenged the lower court's credibility assessment of the victim, arguing for a different evaluation of evidence, but the court held such arguments are reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual credibility or substitute its own reasoning for that of the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the credibility of witnesses or the weight of evidence, as the assessment of factual reliability is exclusively the prerogative of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO CHRISTIAN, nato a Casale Monferrato il 30/10/1996 avverso la sentenza del 31/10/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Christian Diallo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo all'attendibilità della persona offesa, oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura — degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 8 - 12); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso