Ordinanza — n. 29028/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIR AYOUB, nato a Torino il 31/08/1992 avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ayoub Dame considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con particolare riguardo alla condotta violenta, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, è sufficiente l'esplicazione di un'energia fisica, qualunque ne sia il grado di intensità, purché idonea a produrre una coazione personale (cfr.:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29028/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ayoub Dame considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con particolare riguardo alla condotta violenta, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, è sufficiente l'esplicazione di un'energia fisica, qualunque ne sia il grado di intensità, purché idonea a produrre una coazione personale (cfr.:
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIR AYOUB, nato a Torino il 31/08/1992 avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ayoub Dame considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con particolare riguardo alla condotta violenta, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, è sufficiente l'esplicazione di un'energia fisica, qualunque ne sia il grado di intensità, purché idonea a produrre una coazione personale (cfr.:
Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307-01); che, pertanto, la violenza può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo o simili al derubato ovvero ad altra persona che tenti di impedire la fuga dell'agente, restando irrilevanti il grado di resistenza e l'intensità della violenza (cfr.: Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042-01; Sez. 2, n. 10537 del 09/07/1984, Muccardi, Rv. 166830-01); che, nella specie, alla luce della non contestata ricostruzione del fatto, il requisito della violenza è stato correttamente ritenuto integrato nelle due spinte di forte intensità ricevute dall'addetto alla sicurezza (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,