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Ordinanza — n. 29025/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29025/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGRILLO ANTONIO PASQUALE nato a CARIFE il 13/10/1969 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 59-9341 IN FATTO E IN DIRITTO Letto. il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Pasquale Sgrillo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, prospettando un'alternativa lettura delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29025/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Parole chiave

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motivi di cassazione qualificazione giuridica dei fatti cognizione del ricorso per cassazione ricorso per cassazione procedure di ricorso revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGRILLO ANTONIO PASQUALE nato a CARIFE il 13/10/1969 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 59-9341 IN FATTO E IN DIRITTO Letto. il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Pasquale Sgrillo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, prospettando un'alternativa lettura delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione contestato (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione sulla versione dell'imputato, ritenuta inattendibile dalla Corte territoriale alla luce di precisi elementi di fatto); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 131-bis cod. pen. con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.