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Ordinanza — n. 29023/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and recidivism evaluation under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sentencing calculation falls within the trial judge's discretionary power. The appellant argued for a different sanction and exclusion of recidivism, but the court found the lower court's reasoning logical and compliant with Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the punitive treatment and the assessment of recidivism belong to the discretion of the judge of the merits, subject to review only if the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion recidivism evaluation penal code provisions legality appeal judicial reasoning recidiva nell'infrazione reati seriali perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZINA TROIANI NATALE nato a BARI il 27/07/1963 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 56-9285 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso" proposto nell'interesse" di Natale Mezzina Troiani; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); che la conferma della contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale è sorretta da motivazione logica e conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice", come avvenuto nella specie (si veda, in proposito, pag. 3 sulle truffe commesse in un breve lasso di tempo, ai danni di più persone, con il conseguimento di consistenti profitti, a riprova di un affinamento delle tecniche e capacità delinquenziali dell'imputato derivante dalle precedenti e numerose condanne anche specifiche); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.