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Ordinanza — n. 29021/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and unsupported general mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Renato Spano's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. Spano argued for a finding of criminal liability for fraud and the recognition of general mitigating circumstances, but the appellate court had already addressed these points with logical and legal arguments. The Supreme Court rejected the appeal because the first ground lacked specific correlation with the decision and the second ground was manifestly unfounded under established jurisprudence regarding the necessity of considering all elements.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and correlation with the decision, or if the claim for general mitigating circumstances is manifestly unfounded given the judge's evaluation of decisive negative elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds general mitigating circumstances correlation with decision manifestly unfounded claim spese di difesa deduzione per spese spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
4 e 5 sulla sussistenza, nella condotta dell'imputato, degli elementi integrativi del reato di truffa); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 49289 del 15/11/2023
Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024
Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, Rv.
Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004
285911 - 01; Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPANO RENATO nato il 01/03/1971 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 54-9257 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorlso proposto nell'interegse di Renato Spano; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, è meramente riproduttivo di generici profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla sussistenza, nella condotta dell'imputato, degli elementi integrativi del reato di truffa); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal procuratore speciale della parte civile costituita, Maria Giurato, con le quali è stata richiesta l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato e la liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile; ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese processuali deve essere rigettata, perché non accompagnata da alcuna argomentazione di sostegno (Sez. 5, n. 49289 del 15/11/2023, Rv. 285560 - 01;

Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, Rv. 285911 - 01; Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.