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Ordinanza — n. 29020/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29020/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29020/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTE ALESSANDRO, nato a Palermo il 14/01/1964 avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Galante; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 63 cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, nonché per la carenza di puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); considerato che gli ulteriori motivi, inerenti al riconoscimento delle circostanze di cui agli artt. 62-bis e 99, secondo comma, cod. pen., oltre a essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, trattandosi di recidiva infraquinquennale, l'onere argomentativo del giudice del merito può ritenersi adeguatamente assolto allorché sia esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'esistenza sia del presupposto formale, rappresentato dalla commissione del nuovo delitto non colposo nei cinque anni dalla precedente condanna, che di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e più elevata capacità a delinquere del reo; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano le pagg. 8 e 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 63 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29020/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie pubblicità dei conti violazione dei doveri professionali bilancio sociale dell'impresa appropriazione indebita di trattenute salariali licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 63 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Galante; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 63 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen
pen., oltre a essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, trattandosi di recidiva infraquinquennale, l'onere argomentativo del giudice del merito può ritenersi adeguatamente assolto allorché sia esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTE ALESSANDRO, nato a Palermo il 14/01/1964 avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Galante; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 63 cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, nonché per la carenza di puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); considerato che gli ulteriori motivi, inerenti al riconoscimento delle circostanze di cui agli artt. 62-bis e 99, secondo comma, cod. pen., oltre a essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, trattandosi di recidiva infraquinquennale, l'onere argomentativo del giudice del merito può ritenersi adeguatamente assolto allorché sia esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'esistenza sia del presupposto formale, rappresentato dalla commissione del nuovo delitto non colposo nei cinque anni dalla precedente condanna, che di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e più elevata capacità a delinquere del reo; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano le pagg. 8 e 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.