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Ordinanza — n. 29015/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29015/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29015/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO MICHELE nato a MILANO il 07/01/1974 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 46-9119 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele' Catapano; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali genericamente si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stato dedotto in grado di appello e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado (Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota e altro, Rv. 264552 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29015/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzione sostitutiva gravità della pena sanzioni penali pena sproporzionata modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO MICHELE nato a MILANO il 07/01/1974 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 46-9119 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele' Catapano; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali genericamente si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stato dedotto in grado di appello e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado (Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota e altro, Rv. 264552 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.