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Ordinanza — n. 29013/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29013/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELKEBIR RACHID nato il 06/10/1987 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 44-9067 Letto il ricorso proposto neli'interesse di Belkebir Rachid; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29013/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELKEBIR RACHID nato il 06/10/1987 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 44-9067 Letto il ricorso proposto neli'interesse di Belkebir Rachid; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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insufficienza di prove prove acquisite illegalmente testimonianze contraddittorie valore aggiunto degli elementi di prova censura dell'apprezzamento delle prove mancata prova di parzialità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELKEBIR RACHID nato il 06/10/1987 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 44-9067

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto neli'interesse di Belkebir Rachid; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 1-3 della sentenza impugnata sull'irrilevanza delle difformità tra le dichiarazioni dei testi su aspetti secondari della vicenda che non ne intaccavano l'attendibilità rispetto alla prova della partecipazione dell'imputato alla rapina contestata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.