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Ordinanza — n. 29012/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29012/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29012/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIUNI ATTILIO nato a MASULLAS il 08/03/1951 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 43-9060 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di -Attilio Siuni, considerato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 - ove correttamente si ritiene sussistente il dolo eventuale - , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; né può trovare accesso nella sede di legittimità l'alternativa lettura del fatto richiesta sulla base di una mera prospettazione ipotetica; osservato che analogamente reiterativo - e, pertanto, non consentito - risulta essere il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art.648 cod. pen.„ avendo la Corte richiamato sul punto il cospicuo compendio di oggetti ricettati; rilevato che la medesima sorte avvince il motivo col quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato a circa dieci anni dal fatto, atteso che in virtù della interruzione patita, il termine di prescrizione per il reato di ricettazione è di dieci anni, non decorsi all'atto della decisione impugnata, che congela il decorso del tempo della prescrizione, senza peraltro tener conto della contestata e ritenuta recidiva qualificata, che porta il termine di prescrizione ad oltre 16 anni dal fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 29012/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riduzione della pena restituzione del termine inadempimento reiterato durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIUNI ATTILIO nato a MASULLAS il 08/03/1951 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 43-9060 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di -Attilio Siuni, considerato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 - ove correttamente si ritiene sussistente il dolo eventuale - , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; né può trovare accesso nella sede di legittimità l'alternativa lettura del fatto richiesta sulla base di una mera prospettazione ipotetica; osservato che analogamente reiterativo - e, pertanto, non consentito - risulta essere il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art.648 cod. pen.„ avendo la Corte richiamato sul punto il cospicuo compendio di oggetti ricettati; rilevato che la medesima sorte avvince il motivo col quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato a circa dieci anni dal fatto, atteso che in virtù della interruzione patita, il termine di prescrizione per il reato di ricettazione è di dieci anni, non decorsi all'atto della decisione impugnata, che congela il decorso del tempo della prescrizione, senza peraltro tener conto della contestata e ritenuta recidiva qualificata, che porta il termine di prescrizione ad oltre 16 anni dal fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.