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Ordinanza — n. 29011/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to compare appeal with first-instance sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied upon was the alleged violation of criminal law regarding the denial of conditional suspension. The appellant argued that the appellate court failed to compare her appeal with the first-instance judgment's clear reasoning, which denied the benefit based on a negative recidivism prognosis derived from recent, homogeneous facts. The court ruled that this omission legally precluded access to the requested benefits, thereby justifying the dismissal of the appeal and ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: When a first-instance judgment denies conditional suspension based on a negative recidivism prognosis derived from specific facts, the appellate court must explicitly compare the appeal with that reasoning; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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conditional suspension denial recidivism prognosis appellate comparison duty inadmissible appeal criminal law violation pericolo di reiterazione revoca della liberazione condizionale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI MARIANGELA natka MODENA il 04/10/1988 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 42-9057 .IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mariangela ritenuto che il motivo unico di ricorso, con il quale si deduce la violazione della legge penale nell'aver dichiarato inammissibile il motivo di gravame speso in tema di negata sospensione condizionale della pena si scontra con il rilevato omesso confronto del motivo di appello con la chiara motivazione della sentenza di primo grado, che aveva negato il beneficio richiesto sulla base della negativa prognosi recidivante elaborata traendo spunto dalle modalità dei fatti e dai precedenti giudiziari recentissimi ed assolutamente omogeni; il che inibisce ex lege l'accesso ai benefici richiesti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.